ARTICOLO 4
Riferimenti Normativi PASSIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale TOSCANA Numero 4 del
1999 Articolo 2
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale TOSCANA Numero 4 del
1999 Articolo 9
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale TOSCANA Numero 4 del
1999 Articolo 10
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RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
da:
Regolamento Regionale TOSCANA Numero 4 del
1999 Articolo 20
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(Direttive per la programmazione urbanistica commerciale) 1. La Regione, nell'ambito dei principi stabiliti dall'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 114/1998, al fine di garantire la migliore integrazione della rete distributiva rispetto al territorio e alla riqualificazione del tessuto urbano, gli adeguati standard dei servizi e delle infrastrutture nonche' la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, culturale e ambientale, determina con apposite direttive i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. 2. Per l'individuazione dei criteri si tiene conto dell'esigenza prioritaria del contenimento di consumo del suolo e della riqualificazione del sistema degli insediamenti verso citta' plurifunzionali, del rafforzamento dell'offerta di servizi terziari alle persone ed alla produzione e del miglioramento dell'accessibilita'. 3. Le direttive forniscono in particolare i criteri a cui i Comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici: a) delle aree da destinare alla localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita ivi comprese le aree commerciali integrate in cui coesistono tali tipologie di strutture di vendita; b) di altre aree compatibili con gli insediamenti commerciali, con particolare riferimento ai piani per gli insediamenti produttivi; c) delle aree di interesse storico, archeologico, artistico e ambientale. 4. Le direttive individuano i criteri per la definizione di standard e parametri in relazione alla localizzazione e al dimensionamento delle strutture di vendita, all'accessibilita' veicolare e pedonale, all'eliminazione delle barriere architettoniche e all'arredo urbano. 5. Le direttive individuano altresi' i criteri per la rilocalizzazione di strutture di vendita al fine di razionalizzare e diversificare il sistema distributivo in relazione alle esigenze dell'utenza e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale. 6. Nei centri storici e nelle aree di cui al comma 3 lettera c) i Comuni, nell'ambito dei programmi di tutela e valorizzazione dei centri storici, possono subordinare la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita a specifiche prescrizioni per renderli compatibili con le caratteristiche particolari dell'area. 7. La Regione inserisce le direttive di cui al presente articolo nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) al momento della sua approvazione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 6
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