LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1999
REGIONE TOSCANA

Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 15
del 19 maggio 1999

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale TOSCANA Numero 4 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 19 del 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 4

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale TOSCANA Numero 4 del 1999 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale TOSCANA Numero 4 del 1999 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale TOSCANA Numero 4 del 1999 Articolo 10

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale TOSCANA Numero 4 del 1999 Articolo 20

(Direttive per la programmazione urbanistica commerciale)
1. La Regione, nell'ambito dei principi stabiliti dall'articolo 6 
comma 2 del decreto legislativo 114/1998, al fine di garantire la 
migliore integrazione della rete distributiva rispetto al territorio e 
alla riqualificazione del tessuto urbano, gli adeguati standard dei 
servizi e delle infrastrutture nonche' la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico, archeologico, culturale e 
ambientale, determina con apposite direttive i criteri di 
programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
2. Per l'individuazione dei criteri si tiene conto dell'esigenza 
prioritaria del contenimento di consumo del suolo e della 
riqualificazione del sistema degli insediamenti verso citta' 
plurifunzionali, del rafforzamento dell'offerta di servizi terziari 
alle persone ed alla produzione e del miglioramento 
dell'accessibilita'.
3. Le direttive forniscono in particolare i criteri a cui i Comuni 
devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti 
urbanistici:
a) delle aree da destinare alla localizzazione delle medie e grandi 
strutture di vendita ivi comprese le aree commerciali integrate in cui 
coesistono tali tipologie di strutture di vendita;
b) di altre aree compatibili con gli insediamenti commerciali, con 
particolare riferimento ai piani per gli insediamenti produttivi;
c) delle aree di interesse storico, archeologico, artistico e 
ambientale.
4. Le direttive individuano i criteri per la definizione di standard e 
parametri in relazione alla localizzazione e al dimensionamento delle 
strutture di vendita, all'accessibilita' veicolare e pedonale, 
all'eliminazione delle barriere architettoniche e all'arredo urbano.
5. Le direttive individuano altresi' i criteri per la rilocalizzazione 
di strutture di vendita al fine di razionalizzare e diversificare il 
sistema distributivo in relazione alle esigenze dell'utenza e della 
tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
ambientale.
6. Nei centri storici e nelle aree di cui al comma 3 lettera c) i 
Comuni, nell'ambito dei programmi di tutela e valorizzazione dei 
centri storici, possono subordinare la localizzazione e l'apertura 
degli esercizi di vendita a specifiche prescrizioni per renderli 
compatibili con le caratteristiche particolari dell'area.
7. La Regione inserisce le direttive di cui al presente articolo nel 
Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 6 della 
legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del 
territorio) al momento della sua approvazione.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 6

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